MECC – Microcredito per l’economia civile e di comunione

La MECC è un soggetto di finanza etica per l’attività di microcredito, dal suo inizio (5/06/2015) strutturato nella forma di società cooperativa e, dal 6/11/2019, Impresa Sociale.
La denominazione della società è MECC S.C. Impresa Sociale / Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione Società Cooperativa – Impresa Sociale. È stata costituita ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario e nasce dalla relazione tra le più importanti reti dell’economia civile e solidale italiane ed europee. I principali soci fondatori sono la Fondazione MeSSInA (Fondazione delle Comunità del Mediterraneo Sostenibili e Solidali per l’Inclusione e l’Accoglienza), già Fondazione di Comunità di Messina Onlus – Distretto Sociale Evoluto, e la E. di C. S.p.A. società benefit – Polo Lionello Bonfanti di Figline e Incisa Valdarno (FI) – Loppiano. Dal 2018 tra i soci si è aggiunta La Siembra Coop.Soc.A.R.L. di Crema (CR).

Sin dalla sua costituzione, la MECC si avvale di partnership organiche con il Consorzio e la Federazione Europea delle Banche Etiche, Caritas Italiana, la rete europea di città e regioni REVES ed altri importanti attori sociali italiani.

L’obiettivo della MECC  è quello di promuovere l’economia civile e di amplificare l’efficacia delle politiche integrate di sviluppo locale.

Più precisamente la MECC sostiene:

  • imprese di economia civile, sostenibili economicamente e responsabili sul piano sociale e ambientale;
  • occupazione durevole sui territori di riferimento;
  • inclusione sociale ed economica;
  • rafforzamento delle reti dell’economia sociale e solidale.

Coerentemente con i principi e con la visione su cui fonda la propria operatività, la MECC ha scelto una struttura organizzativa su più livelli per attuare un modello capillare di prossimità.

Microcredito alle imprese

La MECC S.C. Impresa Sociale opera secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 4 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385″.

Titolo I
Microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
e per l’inserimento nel mercato del lavoro
Art. 1. Beneficiari e caratteristiche dell’attività
1. Rientra nell’attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.
Titolo I 
Microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
e per l’inserimento nel mercato del lavoro

Art. 2. Finalità dei finanziamenti

1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

2. L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Titolo I
Microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
e per l’inserimento nel mercato del lavoro

Art. 4. Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

2. L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

3. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2.

Microcredito sociale

Non sarà tralasciata l’erogazione di finanziamenti in favore di persone fisiche (c.d. “microcredito sociale”), nei limiti, con le caratteristiche e le finalità indicate nel titolo II, art. 5, del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.
Ciò che si intende enfatizzare è la destinazione di tale forma di finanziamenti, che tenderanno essenzialmente a consentire il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente sanciti a soggetti che patiscono forme di esclusione e di emarginazione.

Titolo II
Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti
di inclusione sociale e finanziaria

Art. 5. Beneficiari e finalità dei finanziamenti

1. Rientra nell’attività disciplinata dal presente capo l’attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;

d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

2. I finanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.

3. L’operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché l’effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui al comma 2.

4. L’esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall’operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all’articolo 3, comma 2.

6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

7. L’ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non può superare il 49% dell’ammontare di tutti i finanziamenti concessi.

Microcredito mutualistico

Sono previsti infine dei finanziamenti mutualistici, esclusivamente nell’ambito di “azioni di sistema” finalizzate allo sviluppo locale.

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